Onorevoli Colleghi! - La disciplina riguardante gli incarichi dirigenziali, ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha subìto un increscioso stravolgimento a causa delle disposizioni introdotte con l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che hanno previsto modifiche al comma 8 del medesimo articolo 19. Si ritiene che in tale modo si sia creata una situazione di precarietà insostenibile nella pubblica amministrazione.
Le norme citate, in particolare il comma 161 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, prevedono che in sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dai commi 159 e 160 dello stesso articolo 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, fatti salvi gli effetti economici dei contratti in essere per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.
La normativa introdotta confligge pesantemente - come già rilevato dal tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza del 16 luglio 2007 - sia con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione e con il principio di eguaglianza da esso proclamato, sia con l'articolo 97 della Costituzione stessa e specialmente con il principio che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.
Il sistema introdotto dal citato articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, comprimendo sul piano temporale la durata degli incarichi dirigenziali conferiti dall'amministrazione di appartenenza, restringe lo spazio ad essa riservato in ordine alla possibilità di